CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 254/A
INTERPELLANZA CARTA sulle reali motivazioni del potenziamento dell'intervento di "Revamping del termovalorizzatore per rifiuti urbani di Macomer" inserito nel "Patto per la Sardegna" e sul mancato rispetto dell'ordine del giorno n. 41 del Consiglio regionale.
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Il sottoscritto,
premesso che:
- con il ricorso numero di registro generale 819 del 2015, integrato
da motivi aggiunti, proposto dall'Unione dei comuni della Barbagia,
dal Comitato Non bruciamoci il futuro di Macomer, dall'associazione
Zero Waste Sardegna e dal Comune di Nuoro, i ricorrenti hanno
impugnato la deliberazione con cui la Giunta regionale ha confermato
l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia;
- con il ricorso in questione, i ricorrenti hanno chiesto
l'annullamento dell'Autorizzazione integrata ambiente (AIA)
rilasciata al Consorzio industriale di Macomer dalla Provincia di
Nuoro, con determinazione n. 1289 del 29 luglio 2015 del Settore
Lavori pubblici-Protezione civile-ambiente, nonché delle precedenti
determinazioni della Provincia di Nuoro nn. 1964 del 25.06.2010,
1446 del 26 luglio 2013, 1693 del 12 settembre 2013, 1377 dell'11
luglio 2014, 1878 del 3 ottobre 2014, 712 del 10 aprile 2015 e 1247
del 24 giugno 2014, tutte concernenti il rilascio e il rinnovo
dell'AIA al Consorzio Industriale di Macomer;
- con tale ricorso è stato chiesto altresì l'annullamento della nota
prot. 14383 del 1° agosto 2014, con la quale la Provincia di Nuoro
ha avviato il procedimento, ai sensi dell'articolo 29 quarter, comma
3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché del provvedimento
di conclusione della conferenza di servizi, della determinazione
della Provincia di Nuoro n. 2003 del 21 ottobre 2014 e della nota
prot. 17769 del 6 ottobre 2014 della Provincia di Nuoro;
- con tale ricorso è stato chiesto ancora l'annullamento della
deliberazione della Giunta regionale n. 12/39 del 27 marzo 2015,
mediante la quale è stato espresso il giudizio positivo sulla
compatibilità ambientale dell'intervento "Realizzazione di una nuova
linea di termovalorizzazione da 30 MWt presso il sistema di
trattamento rifiuti di Macomer Tossilo - proposto dal Consorzio
industriale di Macomer. Procedura di VIA", della nota prot. 9652 del
20 maggio 2015, con la quale il Comune di Macomer ha espresso parere
favorevole all'intervento, della decisione della Conferenza di
servizi provinciale, il cui esito è stato favorevole alla modifica
sostanziale dell' AIA per la costruzione e l'esercizio di una nuova
linea di termovalorizzazione da circa 30 MWt ;
- con tale ricorso è stato chiesto, inoltre, l'annullamento delle
note del Servizio sostenibilità ambientale, Valutazione impatti e
sistemi informativi ambientali (SAVI), prot. 12576 del 5 giugno
2015, prot. 1307 del 19 giugno 2015, prot. 13745 del 22 giugno 2015,
delle deliberazioni della Giunta regionale n. 12/22 del 25 marzo
2010 e n. 39/32 del 23 settembre 2011, della nota ASL Nuoro prot.
PG/2015/0011100 del 4 marzo 2015, del parere dei Vigili del fuoco e
di tutti gli ulteriori provvedimenti, atti o pareri istruttori che
hanno determinato e sostenuto il provvedimento definitivo di AIA del
29.07.2015 e il provvedimento di VIA;
- con i motivi aggiunti, infine, depositati il 3 dicembre 2015, è
stato chiesto l'annullamento del permesso di costruire comunale n.
32 del 27 ottobre 2015, relativo alla realizzazione di una nuova
linea di termovalorizzazione da 30 MWt presso il sistema di
trattamento rifiuti di Macomer, rilasciato dal dirigente del settore
tecnico del Comune di Macomer al Consorzio per la zona industriale
di Macomer;
- con l'ordine del giorno n. 41, approvato all'unanimità dal
Consiglio regionale, nella seduta del 13 maggio 2015, si impegnava
la Giunta regionale affinché "prima di intervenire in materia di
gestione dei rifiuti, compresi i procedimenti su Tossilo, ponesse in
essere tutti gli adempimenti per l'effettuazione di campagne di
monitoraggio sullo stato di salute della popolazione nell'area del
Marghine, nonché su opportuni indicatori biologici, come peraltro
previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 12/39 del 27
marzo 2015 e a dare corso in maniera celere all'aggiornamento del
Piano Regionale in materia di gestione di rifiuti e a porre in
essere in tempi rapidi il disegno di legge sul sistema di governo
dei rifiuti";
acclarato che:
- con le sentenze del TAR Sardegna nn. 00627/2016, 628/2016 e
629/2016 il ricorso n. 819/2015 è stato accolto ed è stato
determinato l'annullamento degli atti impugnati, in primis il
provvedimento conclusivo di AIA, nonché gli atti presupposti ed
endoprocedimentali che implicano l'avvenuta violazione delle
previsioni pianificatorie regionali inerenti la tipologia e la
caratterizzazione dell'impianto, il quale dovrebbe avere una
funzione meramente provvisoria e transitoria;
- con tale sentenza è stato dato ordine di immediata esecuzione
della stessa da parte dell'autorità amministrativa;
considerato che, in data 29 luglio 2016, il Presidente del Consiglio
dei ministri Matteo Renzi e il Presidente della Regione Francesco
Pigliaru hanno firmato a Sassari il "Patto per lo sviluppo della
Regione Sardegna - Attuazione degli interventi prioritari e
individuazione delle aree di intervento strategiche per il
territorio" ossia un accordo che prevede una somma destinata alla
Sardegna pari a circa 2,6 miliardi di euro da investire in azioni
atte a superare gli svantaggi dell'insularità;
rilevato che, tra le voci presenti nell'Allegato "Scheda interventi"
di tale patto di sviluppo, sotto la colonna "Assi di Intervento",
alla voce "Sviluppo economico e produttivo", è riportata la
sottovoce "Revamping del termovalorizzatore per rifiuti urbani di
Macomer" individuato quale "Completamento intervento", come meglio
specificato nella colonna "Obiettivo patto al 2017";
considerato che il "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna -
Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree
di intervento strategiche per il territorio" e il relativo Allegato
"Scheda interventi" non tenevano conto delle sentenze immediatamente
esecutive del TAR Sardegna nn. 627/2016, 628/2016 e 629/2016;
riscontrato che:
- la Giunta regionale, anche nei giorni successivi alla firma di
tale "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna - Attuazione
degli interventi prioritari e individuazione delle aree di
intervento strategiche per il territorio" non ha rilevato tale
incongruenza, né ha dato comunicazione ufficiale al Consiglio
regionale di voler intervenire a sanare questo aspetto;
- la Giunta regionale ha, in tal modo, ulteriormente disconosciuto
totalmente la volontà del Consiglio regionale così come espressa
nell'ordine del giorno n. 41/2015;
considerato, ancora, che il TAR Sardegna ha evidenziato, anche in
linea tecnica, tutte le motivazioni che ostano alla realizzazione
dell'impianto di Macomer, sia in termini di sostenibilità
economico-finanziaria, che di reale fabbisogno, configurandosi il
revamping come un potenziamento dell'impianto, sviando quella che
era la volontà del programmatore regionale, che aveva concepito la
sopravvivenza di Tossilo al solo fine di consentire l'espletamento
di funzioni meramente temporanee, determinando invece la creazione
di un vero e proprio "terzo polo", idoneo a operare "a regime" e non
in via meramente transitoria, come prospettato in sede
pianificatoria;
acclarato, inoltre, che:
- con la mozione n. 249 a firma di CARTA Mario Angelo Giovanni
"sulla necessità di stralciare dal Patto per la Sardegna
l'intervento di Revamping del termovalorizzatore per rifiuti urbani
di Macomer e di riconvertire le corrispondenti somme in azioni
mirate a combattere lo spopolamento dei piccoli centri della
Sardegna nonché al reimpiego dei lavoratori attualmente impegnati
presso gli impianti di termovalorizzazione e termodistruzione dei
rifiuti" si impegnava il Presidente della Regione e la Giunta
regionale sui seguenti punti:
1) affinché venisse data immediata attuazione alla sentenza del TAR
Sardegna n. 00629/2016;
2) affinché si desistesse da qualunque intenzione di ricorrere al
Consiglio di Stato ai fini dell'annullamento della suddetta sentenza
n. 00629/2016;
3) affinché si richiedesse immediatamente al Governo di stralciare
dal "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna - Attuazione degli
interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento
strategiche per il territorio" e dal relativo Allegato A "Scheda
interventi" la voce "Revamping del termovalorizzatore per rifiuti
urbani di Macomer" individuato quale "Completamento intervento" e
qualunque riferimento all'intervento stesso;
4) affinché gli importi corrispondenti alla voce "Revamping del
termovalorizzatore per rifiuti urbani di Macomer" venissero comunque
mantenuti per la Sardegna e destinati alla creazione di nuove
attività lavorative nelle zone interne dell'isola e nei piccoli
centri maggiormente colpiti dallo spopolamento, nonché al reimpiego
dei lavoratori attualmente impegnati presso gli impianti di
termovalorizzazione e termodistruzione dei rifiuti in altre attività
economiche legate ai centri di riciclo già esistenti e attivi nel
territorio regionale o in settori analoghi o, ancora, in carenza di
posti disponibili, in comparti che verranno individuati;
5) si riferisse urgentemente in Consiglio regionale sulla vicenda
Tossilo;
- la discussione della mozione n. 249 non è stata mai calendarizzata;
rilevato che:
- in spregio all'ordine del giorno n. 41, approvato all'unanimità
dal Consiglio regionale nella seduta del 13 maggio 2015 e alla
mozione n. 249, la Regione, con ricorso numero di registro generale
n. 7239 del 2016, procedura firmata dal Presidente Francesco
Pigliaru, ha impugnato davanti al Consiglio di Stato le sentenze del
TAR Sardegna nn. 627/2016, 628/2016, 629/2016 con le quali veniva
bocciata la realizzazione a Tossilo del nuovo inceneritore dei
rifiuti;
- nella seduta del Consiglio regionale del 18 ottobre 2016, alcuni
consiglieri hanno nuovamente richiamato l'attenzione sull'esigenza
di rispettare l'ordine del giorno n. 41, approvato all'unanimità
nella seduta del 13 maggio 2015;
- il Consiglio di Stato, IV sezione, con ordinanza n. 04740/2016 REG.
PROV. CAU del 20 ottobre 2016, ha sospeso gli effetti della sentenza
del TAR Sardegna n. 00629/2016, accogliendo le richieste della
Regione;
- il Consiglio di Stato nell'ordinanza, pur rilevando "l'assenza di
problemi rilevanti per la salute pubblica" nell'area di
Macomer-Tossilo e "prevalente l'interesse dell'amministrazione" per
la realizzazione dell'interventi, tuttavia ammette l'esistenza di
questioni delicate che meritano maggiore approfondimento e rinvia
sul merito dell'annosa vicenda a una sentenza definitiva prevista
entro i primi sei mesi del 2017; nello specifico, la sentenza
"rilevato che l'appello cautelare prospetta, sotto il profilo del
fumus, delicate problematiche da vagliare comunque con sollecitudine
nella pertinente sede di merito; rilevato che sotto il profilo del
periculum nel bilanciamento degli interessi è prevalente quello
dell'Amministrazione a proseguire nel progettato ampliamento, tanto
più che allo stato non sono state dedotte problematiche di danno ex
art. 32 della Costituzione o gravi pericoli di compromissione
ambientale (evenienze, queste, escluse dalla stessa sentenza
impugnata)";
considerato che:
- la legge 11 novembre 2014, n. 164 "Conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle
cattività produttive", all'articolo 35, rubricato "Misure urgenti
per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e
integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli
obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti
per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il
recupero dei beni in polietilene", al comma 1 stabilisce che entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio
decreto, individui "a livello nazionale la capacità complessiva di
trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di
incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con
l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli
impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani
e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo,
determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico
fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi
di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della
pianificazione regionale. Gli impianti così individuati
costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente
interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di
gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza
nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire
ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme
europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in
discarica";
- all'articolo 35, comma 2, si stabilisce che "Ai medesimi fini di
cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la
ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio
decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della
frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera
differenziata, articolato per regioni; sino alla definitiva
realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del
fabbisogno residuo così determinato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove
tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della
capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per
favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio
e la produzione di compost di qualità";
- l'articolo 35, comma 3, sancisce che "Tutti gli impianti di
recupero energetico da rifiuti sia esistenti sia da realizzare sono
autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto
dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità
ambientale dell'impianto in tale assetto operativo, incluso il
rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di
cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le autorità competenti provvedono ad adeguare
le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti,
qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a
saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato
della qualità dell'aria come previsto dal citato decreto legislativo
n. 155 del 2010";
- l'articolo 35, comma 5, sancisce che "Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, per gli impianti esistenti, le autorità competenti
provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro
qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne
ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal
senso le autorizzazioni integrate ambientali";
- l'articolo 35, comma 6, sancisce, inoltre, che "Ai sensi del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sussistendo vincoli
di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero
energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata
priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio
regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo
per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti
urbani prodotti in altre regioni. Sono altresì ammessi, in via
complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo
nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo
182 bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 152
del 2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a
condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento
dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il
personale addetto e il rifiuto; a tale fine le autorizzazioni
integrate ambientali sono adeguate ai sensi del presente comma";
- l'articolo 35, comma 7, sancisce, ancora, che "Nel caso in cui in
impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una
regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i
gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un
contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20
euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di
provenienza extraregionale. Il contributo, incassato e versato a
cura del gestore in un apposito fondo regionale, è destinato alla
prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della
raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al
contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il
contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti
localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a
valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo
smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale e i relativi
oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe poste a
carico dei cittadini";
valutato che:
- sempre con maggiore insistenza, circolano a più livelli notizie
riguardo pressioni da parte del Governo sulla Giunta regionale per
accelerare le procedure di potenziamento dell'impianto di
Tossilo-Macomer al fine di consentire lo smaltimento di rifiuti
provenienti da altre regioni italiane meno virtuose nei processi di
raccolta differenziata dei rifiuti;
- a tal fine, è stato inserito nel "Patto per la Sardegna"
l'intervento di "Revamping del termovalorizzatore per rifiuti urbani
di Macomer", destinando a esso ingenti risorse finanziarie che
potrebbero essere meglio riconvertite in azioni mirate a combattere
lo spopolamento dei piccoli centri della Sardegna, nonché al
reimpiego dei lavoratori attualmente impegnati presso gli impianti
di termovalorizzazione e termodistruzione dei rifiuti;
- l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente ha pubblicato
in data 20 ottobre 2016 l'aggiornamento del piano regionale dei
rifiuti, modificando il precedente e con la previsione di escludere
la possibilità della costruzione di un nuovo impianto per il
trattamento dei rifiuti nel nord Sardegna e con, invece, la
decisione di attivare gli "interventi di revamping del polo di
Tossilo-Macomer, con avvio all'esercizio programmato a partire dal
2019, con l'obiettivo di coprire le esigenze del periodo transitorio
fino al 2030";
considerato, infine, che gli amministratori dei territorio in cui
insiste l'attuale impianto di Tossilo e di quelli limitrofi, i quali
maggiormente risentono dei negativi effetti della propagazione delle
polveri sottili che promanano da esso, hanno più volte manifestato
il proprio dissenso al progetto di revamping; recentemente anche le
sindache di Olzai e Sarule, Ester Satta e Mariangela Barca, hanno
accusato pesantemente la Giunta regionale per la scellerata e non
condivisa decisione di impugnare la sentenza con cui il Tar Sardegna
ha bocciato l'inceneritore della discordia, manifestando la propria
delusione sia in merito ai contenuti dell'ordinanza del Consiglio di
Stato che per "l'amara constatazione che la voce dei cittadini e di
noi amministratori, rappresentanti delle comunità, non viene
ascoltata da una politica troppo impegnata a calare le decisioni
dall'alto",
chiede di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore
regionale della difesa dell'ambiente per sapere:
1) quali siano i contenuti delle interlocuzioni tra il Governo e la
Giunta regionale in materia di smaltimento di rifiuti e
sull'impianto di Tossilo;
2) se abbiano fondamento le notizie circa l'intendimento del Governo
di potenziare l'impianto di Tossilo per destinarlo allo smaltimento
di rifiuti provenienti da altre regioni italiane;
3) se vi siano accordi tra il Governo e la Giunta regionale
attualmente ancora sconosciuti al Consiglio regionale della Sardegna
circa il potenziamento dell'impianto di Tossilo;
4) quali siano le ragioni vere che hanno indotto il Presidente
Francesco Pigliaru e la Giunta regionale a non tenere in alcun conto
la volontà espressa dal Consiglio regionale con l'ordine del giorno
n. 41, approvato all'unanimità nella seduta del 13 maggio 2015.
Cagliari, 26 ottobre 2016