CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 171/A
INTERPELLANZA RUBIU sul rilascio della licenza di porto di armi per i soggetti che siano stati riabilitati in seguito a reati.
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Il sottoscritto,
premesso che, in sede di rilascio della licenza porto
d'armi, non è possibile, secondo un'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'articolo 43 del TULPS, attribuire
efficacia assolutamente ostativa a condotte che, per la loro
distanza nel tempo, non appaiano ragionevolmente suscettibili di
escludere in radice l'affidabilità attuale del soggetto che aspira
al rilascio o al rinnovo della licenza del porto d'armi;
rilevato che il suddetto dispositivo non può essere interpretato nel
senso che alcuni reati indicati siano in ogni caso tassativamente
ostativi al rilascio della licenza di porto e collezione di armi,
ancorché sia intervenuta la riabilitazione;
acclarato che non appare peraltro significativo che l'articolo 43
del TULPS (a differenza dell'articolo 11) non faccia menzione della
riabilitazione come evento che fa venir meno il regime di divieto;
evidenziato che sembra dunque opportuno, in sede di rilascio della
licenza, considerare che l'amministrazione gode di un ampio potere
discrezionale, giustificato dalla delicatezza degli interessi
pubblici coinvolti, nella valutazione delle posizioni soggettive dei
privati;
appreso che, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, la
differenza fra i due articoli (11 e 43 del TULPS) consiste nella
maggiore ampiezza dell'elenco dei reati ostativi;
sottolineato che non è invece significativo il fatto che
nell'articolo 43 non si faccia menzione della riabilitazione; si
indica, invece, il regime di maggior severità per alcuni reati più
gravi;
osservato che sarebbe opportuno, in virtù anche delle sentenze della
giurisprudenza, allargare le maglie per il rilascio della licenza
del porto d'armi, considerando le condotte inerenti la
riabilitazione dei soggetti che sono stati accusati di reati;
appurato che sembra chiaro che le autorizzazioni di polizia devono
essere negate a chi è considerato capace di abusarne o non è in
possesso dei requisiti soggettivi prescritti;
vagliato che la licenza è richiesta per svariati motivi che vanno
dall'uso tiro a volo alla collezione d'armi sino all'utilizzo in
campo venatorio; nel rilascio del nulla osta appare quindi opportuno
valutare i rischi di un via libera per l'utilizzo che si intende
effettuare;
tenuto conto che sarebbe opportuna una revisione immediata degli
articoli sulla riabilitazione, contemplando la buona condotta del
soggetto ed il venir meno dei pericoli conseguenti il rilascio del
porto d'armi,
chiede di interpellare il Presidente della Regione:
1) per un intervento immediato presso il Ministero dell'interno per
cercare di mitigare gli effetti inerenti il rilascio della licenza
porto d'armi a soggetti che abbiano riportato delle condanne ormai
risalenti nel tempo;
2) per sapere se non appaia opportuna una revisione immediata degli
articoli 11 e 43 del TULPS che tenga conto della riabilitazione dei
soggetti;
3) perché si operi nella valutazione tenendo conto dell'ampio potere
discrezionale nel rilascio della licenza.
Cagliari, 10 novembre 2015