CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 91/A
INTERPELLANZA LOCCI - PITTALIS - CHERCHI Oscar - TEDDE - FASOLINO - CAPPELLACCI - ZEDDA Alessandra - TOCCO - RANDAZZO - PERU - OPPI - RUBIU - PINNA Giuseppino - FENU - TRUZZU - CARTA - CRISPONI - COSSA - DEDONI sull'arresto temporaneo per le unità da pesca abilitate ai sistemi di pesca a strascico.
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I sottoscritti,
premesso che:
- l'articolo 3 dello Statuto regionale sardo, in armonia con la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della
Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli
interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica, assegna alla Regione potestà
legislativa in materia di pesca;
- il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, determina la
competenza amministrativa in capo alle regioni in materia di pesca;
- tale competenza è esercitata nel limite delle acque territoriali;
- il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in
data 23 luglio 2014, ha emanato il decreto di arresto temporaneo
delle attività di pesca per l'annualità 2014;
- la Regione, con decreti n. 1031 e 1229 rispettivamente dell'8
agosto e 22 settembre 2014 a firma dell'Assessore regionale
dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, ha regolamentato
l'arresto temporaneo per le unità da pesca abilitate ai sistemi di
pesca a strascico;
- la Regione, con i suddetti decreti, ha confermato le misure
tecniche e le modalità di esecuzione stabilite dal Governo
nazionale, risultando lacunosi e producendo differenze di
applicazione nei diversi distretti marittimi della Sardegna;
- nell'anno 2013, vigente il medesimo quadro normativo, la Regione,
sentite le organizzazioni di rappresentanza dei pescatori e degli
armatori sardi, nel rispetto dell'autonomia regionale, aveva
disciplinato il fermo e le attività connesse a questo, garantendo la
possibilità per le unità abilitate oltre le 12 miglia marine a
continuare l'attività di pesca, esclusivamente oltre il mare
territoriale della Sardegna, ovvero, aderire al fermo temporaneo;
considerato che il decreto del 23 luglio 2014 a firma del Ministro
dell'agricoltura ha consentito alle marinerie siciliane e della
fascia adriatica una serie di possibilità di continuazione delle
campagne di pesca sempre e comunque nel rispetto delle normative
vigenti e nel rispetto dei principi comunitari;
evidenziato che la diversa regolamentazione tra il 2013 e il 2014 ha
creato disagio alle marinerie della Sardegna costringendole alla
revisione della programmazione delle campagne di pesca con gravi
ripercussioni sui fatturati e sui livelli di occupazione;
ritenuto inoltre che l'applicazione pedissequa della
regolamentazione nazionale rappresenti una grave rinuncia
all'esercizio delle prerogative garantite dall'autonomia sarda se
non addirittura una violazione di questa,
chiedono di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore
regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per sapere se:
1) per il prossimo anno ed in previsione della nuova
regolamentazione del fermo biologico 2015, nel pieno rispetto della
specialità sarda, intendano, in accordo con le marinerie e i
rappresentanti degli armatori sardi, provvedere a disciplinare il
fermo biologico tenendo conto dell'autonomia regionale in materia di
pesca;
2) il Governo regionale intenda o meno difendere la sua potestà
legislativa primaria in materia di pesca.
Cagliari, 3 dicembre 2014