CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA
XV LEGISLATURA
INTERPELLANZA N. 17/A
INTERPELLANZA SOLINAS Christian - CARTA - ORRÙ sul diritto del popolo sardo ad eleggere propri rappresentanti in seno al Parlamento europeo in conformità alle norme di maggior tutela riservate alle minoranze linguistiche storiche.
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I sottoscritti,
premesso che:
- la Regione, con l'articolo 1 della legge regionale 15 ottobre
1997, n. 26, assume l'identità culturale del popolo sardo come bene
primario da valorizzare e promuovere e individua nella sua
evoluzione e nella sua crescita il presupposto fondamentale di ogni
intervento volto ad attivare il progresso personale e sociale, i
processi di sviluppo economico e di integrazione interna,
l'edificazione di un'Europa fondata sulla diversità nelle culture
regionali;
- l'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, prevede che "in
attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i
principi generali stabiliti dagli organismi europei e
internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle
popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate
e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano,
il ladino, l'occitano e il sardo";
- la normativa comunitaria riconosce "la protezione delle minoranze
nazionali e dei diritti delle libertà delle persone appartenenti a
queste minoranze" e garantisce "ad ogni persona appartenente ad una
minoranza nazionale il diritto all'eguaglianza di fronte alla legge
e ad una eguale protezione dalla legge" attraverso l'adozione di
"misure adeguate in vista di promuovere, in tutti i settori della
vita economica, sociale, politica e culturale una eguaglianza piena
ed effettiva tra le persone appartenenti ad una minoranza nazionale
e quelle appartenenti alla maggioranza" (articoli 1 e 2 della
Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali fatta
a Strasburgo il 1° febbraio 1995, ratificata con legge 28 agosto
1997, n. 302, in Gazzetta ufficiale n. 215 SO del 15 settembre
1997);
- negli ordinamenti giuridici di diversi stati europei sono state
introdotte specifiche norme in materia elettorale, finalizzate a
garantire la rappresentanza delle minoranze etniche linguistiche,
anche limitando gli effetti distorsivi delle soglie di sbarramento;
- nell'ordinamento italiano analoghe misure sono state adottate per
l'elezione della Camera dei deputati con riferimento alle soglie
minime di accesso al riparto dei seggi e per l'elezione dei
rappresentanti al Parlamento europeo mediante la possibilità di
collegamento per le liste delle minoranze linguistiche tedesca,
slovena e francese, con un altro partito che si presenti in tutti i
collegi;
considerato che:
- la legge n. 18 del 1979, e successive modifiche ed integrazioni
sulla elezione della delegazione italiana al Parlamento europeo,
introduce un'evidente discriminazione tra le minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, ed in particolare
lesiva del diritto di uguaglianza e di rappresentanza del popolo
sardo, al quale non sono estese le norme speciali e derogatorie di
cui agli articoli 12, 21 e 22 della richiamata legge elettorale
europea previste per le minoranze francese della Valle d'Aosta,
tedesca della Provincia di Bolzano e slovena del Friuli Venezia
Giulia;
dato atto che:
- l'Associazione per la tutela dei diritti dei sardi, sulla base
delle superiori considerazioni e premesse, ha promosso uno specifico
ricorso presso il Tribunale di Cagliari sottoscritto dal suo
presidente, dott. Flavio Cabitza, e da vari rappresentanti di corpi
sociali identitari che chiama direttamente in causa lo Stato
italiano;
- in data 12 maggio 2014 il giudice designato del Tribunale di
Cagliari, dott. Ignazio Tamponi, ha disposto la sospensione del
giudizio (ruolo gen. n. 5 del 2014), ritenendo "rilevante e non
manifestamente infondata" la questione di legittimità costituzionale
avente ad oggetto gli articoli 12, comma 9, 21, comma 1, n. 1 e 3, e
22, commi 2 e 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modifiche ed integrazioni, concernente l'elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia" in relazione agli articoli
3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, e
provvedendo contestualmente, alla immediata trasmissione alla Corte
costituzionale dei relativi atti;
valutato che:
- il pronunciamento testé richiamato, che peraltro segue un analogo
rinvio alla Corte costituzionale disposto dal Tribunale di Venezia
con riguardo alla soglia di sbarramento del 4 per cento, rappresenta
una prima fondamentale affermazione del più volte rivendicato
diritto del popolo sardo alla propria rappresentanza in sede
europea, anche al fine di poter meglio tutelare i propri interessi
vitali nei centri decisionali di Strasburgo e del Lussemburgo;
- tale storico risultato è stato ottenuto grazie all'impegno ed
all'abnegazione della citata Associazione per la tutela dei diritti
dei sardi nella totale assenza di iniziative delle preposte
istituzioni regionali,
chiedono di interpellare il Presidente della Regione per sapere:
1) quali intendimenti abbia, unitamente alla propria Giunta, in
ordine alla tutela del diritto del popolo sardo ad eleggere propri
rappresentanti in seno al Parlamento europeo, salvaguardando la
libertà di voto e la possibilità di candidarsi per gli appartenenti
alla minoranza linguistica sarda, così come garantito sia
costituzionalmente che dalle norme sovranazionali e convenzioni
internazionali sottoscritte e ratificate dall'Italia, ma
clamorosamente non ancora riconosciuto nella legge n. 18 del 1979, e
successive modifiche ed integrazioni, sulla elezione della
delegazione italiana al Parlamento europeo;
2) se intenda supportare l'iniziativa promossa dall'Associazione per
la tutela dei diritti dei sardi, anche intervenendo nel giudizio
instaurato, ovvero adottando ulteriori provvedimenti, ovvero ancora
ricorrendo per l'annullamento delle elezioni europee del 25 maggio
2014.
Cagliari, 20 maggio 2014