ASSOCIAZIONE TRA GLI EX CONSIGLIERI REGIONALI DELLA SARDEGNA
------------------------------------STATUTO
Art. I
Denominazione e sede
È
costituita l’“Associazione tra gli ex Consiglieri regionali della
Sardegna” alla quale possono aderire i Consiglieri che hanno fatto
parte del Consiglio regionale della Sardegna.
L’Associazione ha sede in Cagliari.
Art. II
Finalità e scopi
L’Associazione si propone di:
a) mantenere vivo e operante il vincolo che, al di sopra di ogni
divergenza politica, accomunò i Consiglieri regionali durante
l’esercizio del loro mandato; contribuendo così alla conoscenza
dello Statuto regionale e alla difesa e attuazione dei suoi
principi;
b) esaltare i valori dell’autonomia e la funzione del Consiglio
regionale mediante convegni, conferenze e pubblicazioni;
c) instaurare rapporti con similari associazioni italiane ed estere;
d) dare assistenza ai soci nel loro rapporto col Consiglio regionale
e gli altri organi regionali; tutelarne gli interessi derivanti
dall’esercizio e dalla cessazione della loro carica consiliare;
curare la raccolta dei dati biografici relativi agli stessi;
e) offrire assistenza alle famiglie dei soci deceduti, nei loro
rapporti col Consiglio regionale;
L’Associazione non ha fini di lucro.
Le cariche sociali sono gratuite.
Art. III
Soci
La
qualità di socio si acquista, su domanda dell’interessato, con
delibera dell’Ufficio di Presidenza, contro il quale è ammesso
ricorso al Consiglio Direttivo. I soci cessano di fare parte della
Associazione se rieletti al Consiglio regionale, oppure per
dimissioni, o per decadenza deliberata a norma di Statuto.
L’adesione all’Associazione vincola all’osservanza del presente
Statuto.
Art. IV
Quota sociale
I
soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale mensile stabilita
dall’Associazione su proposta del Consiglio Direttivo.
La quota sociale, per i titolari del vitalizio consiliare, è
riscossa mediante ritenuta mensile sul vitalizio medesimo.
Art. V
Patrimonio e proventi sociali
Il
patrimonio dell’Associazione è costituito dai fondi raccolti fra i
soci e i beni mobili e immobili acquistati o ricevuti in dono.
I proventi sono costituiti dalle quote sociali, dai contributi,
donazioni ed elargizioni, dai ricavati delle attività sociali e dai
redditi dei cespiti patrimoniali.
Art. VI
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) l’Ufficio di Presidenza;
d) il Presidente;
e) il Segretario;
f) il Tesoriere;
g) i Revisori dei conti;
h) il Collegio dei probiviri.
Art. VII
Assemblea dei soci
Sono di competenza dell’Assemblea:
a) l’approvazione della relazione del Presidente sull’attività
dell’Associazione;
b) l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo su
relazione del Tesoriere e la misura della quota sociale;
c) l’approvazione delle modifiche del presente Statuto, in
conformità a quanto stabilito dall’art. XVI;
d) l’elezione del Consiglio Direttivo;
e) l’elezione del Collegio dei Probiviri;
f) l’elezione del Collegio dei Revisori dei conti.
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta
all’anno, entro il primo e il secondo semestre.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente quando ne sia
fatta richiesta motivata da almeno un ventesimo dei soci.
Art. VIII
Convocazione dell’Assemblea
L’avviso di convocazione dell’Assemblea è spedito per lettera
raccomandata almeno 15 giorni prima della riunione, con
l’indicazione dell’ordine del giorno.
Ogni socio può rappresentare con delega scritta non più di altri tre
soci.
Le votazioni sono di regola palesi. La votazione può essere segreta
se ne è fatta richiesta da almeno cinque soci presenti.
Le votazioni per l’elezione delle cariche di cui al precedente art.
VII sono sempre segrete; e così in tutti i casi in cui si tratti di
nomine o questioni riguardanti persone.
L’Assemblea in prima convocazione è valida se sono presenti i o
deleganti la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque
sia il loro numero.
Art. IX
Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo è composto da quindici membri eletti
dall’Assemblea, che restano in carica tre anni e sono rieleggibili
per non più di tre mandati consecutivi. Nel caso di vacanza, lo
stesso Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione sino
alla scadenza del termine del sostituto.
Il Consiglio è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo
dei suoi componenti. Può essere convocato e può riunirsi in modalità
telematica. Esso si riunisce almeno una volta ogni trimestre.
Per la validità delle sue sedute è necessaria la presenza della
maggioranza dei Consiglieri. Nel caso in cui nell’avviso di
convocazione sia indicata una seconda convocazione ad almeno un’ora
di distanza dalla prima, la seduta è valida anche con un terzo dei
Consiglieri.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti: in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
Art. X
Compiti del Consiglio
Il
Consiglio delibera su tutte le questioni di organizzazione e di
amministrazione e sui problemi concernenti la vita e l’attività
dell’Associazione secondo i fini e le norme statutarie. In
particolare, approva la relazione del Presidente da sottoporre
all’Assemblea ai sensi dell’art. VII.
Elegge, tra i suoi componenti, il Presidente, due Vice Presidenti,
il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile dei problemi culturali
e dell’informazione e il Responsabile del settore economico e
sociale.
Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri all’Ufficio di
Presidenza.
Art. XI
Ufficio di Presidenza
Il
Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere, il
Responsabile dei problemi culturali e dell’informazione e il
Responsabile del settore economico e sociale costituiscono l’Ufficio
di Presidenza. In caso di urgenza o in base a delega l’Ufficio di
Presidenza delibera con i poteri del Consiglio Direttivo, al quale
riferisce nella prima seduta successiva.
L’Ufficio di Presidenza può essere convocato e può riunirsi in
modalità telematica.
Art. XII
Presidente
Il
Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti; ne
presiede gli organi collegiali e cura l’attuazione delle loro
deliberazioni.
Non può tuttavia contrarre obblighi patrimoniali se non dietro
espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo e, nei casi di
urgenza, dell’Ufficio di Presidenza.
In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice
Presidente anziano.
Art. XIII
Segretario e Tesoriere
Il
Segretario sovrintende alla organizzazione dell’Ufficio, al disbrigo
delle pratiche correnti e ai compiti che potranno venirgli assegnati
dal Consiglio di Presidenza;
Il Tesoriere sovrintende e cura le pratiche relative alla
amministrazione dell’Associazione, cura la tenuta dei libri
contabili, predispone i bilanci e ne relaziona all’Ufficio di
Presidenza, al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.
Art. XIV
Probiviri
Il
Collegio dei Probiviri è competente a giudicare i casi in cui un
socio violi lo Statuto o una legittima deliberazione degli organi
statutari, o agisca in contrasto con le finalità dell’Associazione.
Si compone di cinque membri, eletti dall’Assemblea dei soci.
Elegge nel suo seno il Presidente.
Agisce di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo.
Può adottare previo contraddittorio, le seguenti sanzioni:
a) il richiamo;
b) la decadenza dall’Associazione.
Può sospendere dall’Associazione, in via cautelativa, il socio
imputato in un procedimento penale.
Avverso le sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri o la
sospensione cautelativa, l’interessato può ricorrere, entro un mese
dalla comunicazione, al Consiglio Direttivo.
Art. XV
Revisori dei conti
Il
Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri.
Nella prima riunione elegge nel suo seno il Presidente.
I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, a
ispezioni amministrative e a operazioni di controllo.
Qualora un componente del Collegio proceda individualmente a dette
ispezioni e operazioni, deve informare il Collegio.
Art. XVI
Revisione dello Statuto
La revisione del presente Statuto è deliberata dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.
Art. XVII
Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato da una Assemblea straordinaria con il voto della maggioranza dei soci iscritti. L’Assemblea detterà anche le norme sulla devoluzione delle attività patrimoniali.
------------------------------------
Lo Statuto è stato modificato in sede di Assemblea straordinaria dei Soci in data 02 aprile 2016